Cooperative sociali
Le Cooperative Sociali sono state introdotte dalla legge n.381 dell’8 novembre 1991 con l’obiettivo principale di gestire servizi di natura educativa e sociosanitaria e per assicurare lavoro anche alle categorie delle persone disabili.
Ci sono due tipologie di cooperative sociali:
- Cooperativa di tipo A
Hanno lo scopo di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini tramite servizi sociosanitari, educativi; i servizi sociosanitari ed educativi sono rivolti alle persone bisognose per condizione personale, sociale, familiare o età.
- Cooperativa di tipo B
Svolgono attività agricole, industriali o commerciali con lo scopo di inserire nel mondo del lavoro la categoria delle persone svantaggiate.
La condizione di persona svantaggiata è indicata dalla legge 381/1991 art.4 e comprende invalidi fisici, psichici, sensoriali, ex degenti degli ospedali psichiatrici, minori in situazioni di difficoltà familiare, condannati a misure alternative alla detenzione, altre categorie individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le persone svantaggiate devono essere almeno il 30% del totale dei soci.
Il D.Lgs. 112/2017 ha introdotto una revisione in materia di impresa sociale interessando anche le cooperative sociali:
- Acquisiscono il diritto di qualifica di impresa sociale con l’obbligo quindi di iscrizione al Registro delle Imprese
- L’atto costitutivo deve prevedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per le cariche sociali
- Devono approvare e depositare il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese
- Sono state adottate una serie di agevolazioni per chi investe nell’impresa sociale che può detrarre il 30% ai fini IRPEF della somma investita
- Il Ministero del Lavoro ha acquisito il compito di controllo delle attività delle imprese sociali
- Introdotte anche misure fiscali per le stesse imprese sociali che non sono soggette a imposte di successione, donazione, ipotecarie e catastali
Nuove regole nelle convenzioni con le imprese
La nuova convenzione quadro, adottata in Emilia Romagna con delibera della Giunta regionale n.2022 del 29/11/2021, ha definito nuove regole per l’inserimento delle cooperative nelle convenzioni per l’assunzione delle categorie protette.
La disciplina riguarda:
- Modalità, condizioni, effetti del conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte dei datori di lavoro con l’obbligo dell’assunzione delle categorie protette
- Individuazione delle categorie di soggetti destinatari dell’inserimento
Oltre alle categorie di disabilità ai sensi della legge 68/1999 e dello stato di gravità certificata ai sensi della legge 104/1992, si inserisce una nuova tipologia: i soggetti in condizione di vulnerabilità e fragilità con discontinuità o insuccesso lavorativi la cui integrazione nel mondo del lavoro risulta particolarmente difficile.
La legge regionale 14/2015 stabilisce i criteri per l’individuazione di queste caratteristiche di fragilità e vulnerabilità: secondo una profilazione stabilita dalla legge, i soggetti che si collocano in un determinato range, possono rientrare nella programmazione di inserimento e supporto lavorativo.
Due condizioni devono essere però preesistenti per la valutazione del profilo di fragilità:
- Capacità lavorativa ridotta di almeno il 67%
- Diagnosi funzionale accertata
Le imprese che sono tenute a rispettare l’obbligo di assunzione delle categorie protette e che per questo affidano una commessa a una cooperativa sociale, devono rispettare i seguenti requisiti:
- Natura giuridica privata
- Obbligo assunzione legge 68 e ottemperanza di tale obbligo
- Sede legale o amministrativa nella provincia degli uffici di Collocamento Mirato
Le cooperative devono presentare le seguenti caratteristiche:
- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Iscrizione all’Albo Regionale
- Costituzione da almeno un anno dalla stipula della convenzione
- Attività imprenditoriale non limitata alla commessa
- Applicazione del contratto collettivo nazionale nel settore di attività della commessa
- Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
- Assenza di procedure concorsuali
- Obblighi della legge 68/1999 ottemperati
- Almeno un ufficio presente all’interno della Regione
Caratteristiche delle commesse
La commessa può riguardare qualsiasi servizio svolto dalla cooperativa, mentre nei territori di Forlì-Cesena e Rimini devono riguardare:
- Pulizie interne ed esterne
- Giardinaggio
- Attività di laboratorio
- Attività varie quali inserimento dati, archiviazione, call center, servizi di portierato
Alla scadenza della convenzione le imprese devono assumere entro 60 gg, prorogare la commessa, stipulare una nuova convenzione o altri adempimenti previsti dalla legge 68/1999.