Il rischio chimico è un fenomeno molto comune, non solo presente in aziende in cui si utilizzano sostanze chimiche o in laboratori, ma anche in altri contesti professionali.

Un decreto specifico, ossia il D.Lgs 81/2008 (art. 222), definisce cosa si intende per agente chimico ed espone tutte le misure di sicurezza da adottare per prevenire qualsiasi forma di rischio chimico, salvaguardando così la salute dei lavoratori che si troveranno a contatto con elementi chimici rischiosi.

Con il supporto di Pageambiente, specializzata nella valutazione del rischio chimico a Rimini vedremo come classificare correttamente gli agenti chimici, quali sono i criteri di valutazione del rischio chimico e qual è la normativa di riferimento da seguire.

La classificazione degli agenti chimici

Esistono due categorie di agenti chimici che devono essere correttamente classificati per riconoscere la gravità di un eventuale pericolo, attraverso una attenta e corretta valutazione del rischio chimico.

La prima tipologia di agente di natura chimica è caratterizzata da elementi pericolosi, di cui fanno parte le sostanze combustibili, detonanti, comburenti ed infine erosive. Il secondo tipo di agente, altrettanto pericoloso, è caratterizzato da “proprietà tossicologiche”, dove vengono classificate materie rischiose per la salute, irritanti, velenose e cancerogene.

Già comprendere il tipo di sostanza chimica con cui si sta lavorando, ad esempio, è un ottimo punto di partenza. Ciò significa che anche chi non è direttamente coinvolto nel processo deve essere posto a conoscenza dei rischi e dei pericoli che potrebbero manifestarsi sul posto di lavoro a causa del trattamento di agenti chimici.

Valutazione del rischio chimico

Per garantire una situazione in totale sicurezza e legittima, affinché il lavoro sia tutelato e produttivo, la valutazione e gestione del rischio chimico dovranno avere delle specifiche caratteristiche come l’essere “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, come indica direttamente la norma in cui è presente l’art. 225/226 del Testo Unico. In questo caso entra in gioco la figura del datore di lavoro, il quale dovrà prendersi ogni responsabilità per tutelare il benessere e la salute dei suoi dipendenti attraverso provvedimenti preventivi espressi nel DVR rischio chimico.

Le tre fasi in cui avviene l’analisi del rischio chimico da parte degli esperti e del datore di lavoro sono:

  • Fase uno, ossia la valutazione del pericolo, con un’osservazione delle caratteristiche dei prodotti e mezzi utilizzati.
  • Fase due, ovvero la verifica dell’esposizione dei lavoratori ad eventuali rischi chimici.
  • Fase tre, ossia la determinazione dei rischi chimici, dopo delle attente valutazioni degli scenari.

La normativa sul rischio chimico

Ci si chiede spesso se sia davvero necessaria una disciplina che regola la valutazione rischio chimico. Per la natura della tipologia di pericolo è doveroso non solo prendere le giuste misure preventive, ma perseguire nel tempo un aggiornamento rischio chimico in grado di attualizzare costantemente i diversi scenari possibili.

La normativa nazionale in cui sono elencati tutti gli elementi della valutazione del rischio chimico, utilizzata in ambito professionale in aziende di diverso genere sul territorio, è consultabile nel D.Lgs 81/2008 Esso è basato su tre capisaldi fondamentali, ossia la difesa da agenti di natura chimica, la tutela da agenti di natura cancerogena ed infine la salvaguardia da elementi composti da amianto.

Il rischio chimico è costantemente monitorato e preso in considerazione da decreti creati dall’UE, la quale cerca di aggiornarsi nell’ambito della sicurezza professionale, introducendo importanti regolamenti o atti che ogni azienda deve riconoscere. Alcuni di questi sono:

  • Il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio (18 dicembre 2006)
  • Il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio (16 dicembre 2008), in cui si analizzano ogni misura di sicurezza e tutte le forme di valutazione del rischio chimico.

Ogni valutazione e analisi dovrà essere concordata con l’azienda, i dipendenti e gli esperti certificati per controllare qualsiasi forma di pericolosità chimica presente sul luogo di lavoro. Qualora non venissero adottate le misure di prevenzione, verranno applicate le relative sanzioni o pene in base alla gravità degli atti.